Sempre più spesso, gli strumenti atti alla stampa negli uffici aziendali, viene gestito con un noleggio operativo, non dovendo quindi acquistare direttamente i beni e i consumabili degli stessi (pay per use). Si ottiene quindi una doppia figura, il Fornitore e il Cliente, ma chi dei due è il produttore di rifiuto di toner e cartucce da stampa?
Lo decreta il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Analizzando le definizioni di cui all’art 183 del D.Lgs 152/2006, così come novellato dall’art. 10 del D.Lgs 205/2010
- Definizione di rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore di disfi o abbia l’intenzione di disfarsi (art 183 co 1° lett.a);
- Produttore di rifiuti: Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) (art 183 co 1° lett.a F)
- Il detentore di rifiuti: Il produttore dei rifiuti o la persona fisica / giuridica che ne è in possesso (art 183 co 1° lett.a H)
- Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica /giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi tratti, venda o importi prodotti (art 183 co 1° lett.a G)
Analizzando quindi quanto sopra, appare chiaro nella norma, che è il “Cliente” è individuato quale produttore del rifiuto (speciale in questo caso) al quale quindi sono riferibili tutti gli obblighi legati alla gestione dello stesso.
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