Sempre più spesso, gli strumenti atti alla stampa negli uffici aziendali, viene gestito con un noleggio operativo, non dovendo quindi acquistare direttamente i beni e i consumabili degli stessi (pay per use). Si ottiene quindi una doppia figura, il Fornitore e il Cliente, ma chi dei due è il produttore di rifiuto di toner e cartucce da stampa?

Lo decreta il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Analizzando le definizioni di cui all’art 183 del D.Lgs 152/2006, così come novellato dall’art. 10 del D.Lgs 205/2010

  • Definizione di rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore di disfi o abbia l’intenzione di disfarsi (art 183 co 1° lett.a);
  • Produttore di rifiuti: Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)  (art 183 co 1° lett.a F)
  • Il detentore di rifiuti: Il produttore dei rifiuti o la persona fisica / giuridica che ne è in possesso (art 183 co 1° lett.a H)
  • Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica /giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi tratti, venda o importi prodotti (art 183 co 1° lett.a G)

Analizzando quindi quanto sopra, appare chiaro nella norma, che è il “Cliente” è individuato quale produttore del rifiuto (speciale in questo caso) al quale quindi sono riferibili tutti gli obblighi legati alla gestione dello stesso.